LO STATUTO

Lo statuto aggiornato della nostra associazione

STATUTO

Art. 1 (forma giuridica)

 “TAC, Tutta un’altra comicità” è un’associazione culturale

Art. 2 (sede)

L’associazione culturale  “TAC, Tutta un’altra comicità” ha sede in Torino, Via Bisalta n.3 10126.

Art. 3 (durata)

La durata dell’associazione è prevista fino al 21/03/2011 prorogabile previa decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 4 (scopo sociale)

Lo scopo sociale dell’associazione è quello di fornire ed ottenere, alle migliori condizioni possibili, i servizi indicati nell’oggetto sociale.

L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività non persegue fini di lucro.

Art. 5 (oggetto sociale)

L’Associazione si propone di promuovere, organizzare, realizzare e gestire, per conto proprio o per conto di terzi, divulgazione dell’arte comica, nonché, qualsivoglia manifestazione, spettacolo, iniziativa a carattere espressivo, artistico, culturale, sociale e sportivo.

Al centro dell’attività dell’associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative culturali, la formazione e l’aggiornamento culturale, delle nuove espressioni comiche e del tempo libero. I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza delle finalità dell’Associazione, nonché una migliore integrazione sociale.

A titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a)    organizzazione e realizzazione di corsi, scuole, stages, seminari, incontri e dibattiti di qualsiasi attività educativa, artistica, sociale e culturale, privilegiando la formazione teatrale e l’apprendimento dei meccanismi comici;

b)    organizzazione, produzione e distribuzione di spettacoli, mostre, convegni, concerti, rassegne, conferenze, perfomance di mimo, danza, cabaret, microteatro, videoproiezioni, esposizioni di vario tipo e natura;

c)    realizzazione di iniziative ricreative e di animazione e di ogni altra manifestazione a carattere ludico-culturale;

d)    produzione, distribuzione e vendita di libri, riviste, dispense e stampati, partiture ed edizioni musicali, videotapes, film in pellicola, immagini fotografiche, dischi, cassette, compact-disc e CD-Rom, magliette, cappelli, tute e/o altri tipi di gadgets;

e)    gestione di servizi sociali, culturali, artistici, artigianali e turistici, per enti pubblici e privati;

f)      promozione, realizzazione ed organizzazione di qualsiasi altra attività artistica collaterale come: pittura, scultura, scenotecnica, illuminotecnica, trucco, fonica, bozzettistica, grafica pubblicitaria, agenzia-spettacolo;

g)    attività di ideazione, produzione, promozione e distribuzione teatrale;

h)    gestione di qualsiasi attività produttiva interconnessa come servizio all’attività di insegnamento e spettacolare in genere (ad esempio: gestione ed affitto materiale tecnico come luci, fonica, scenografie ecc.);

i)      qualunque attività connessa, affine e\o collegata con quelle sopraelencate.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’associazione può valersi della collaborazione di esterni; interagire in spazi e luoghi differenti, al di fuori della sede sociale, in Italia e all’estero; riservarsi la facoltà di collaborare con società e di aderire a enti e\o associazioni culturali provinciali, regionali, nazionali o esteri.

Art. 6 (definizione di socio)

Gli associati che aderiscono alle attività dell’associazione sono detti soci e si dividono nelle seguenti categorie:

• Soci Fondatori: coloro i quali fondano l’associazione;

• Soci Onorari: coloro i quali si siano distinti per particolari meriti socio-culturali e coloro i quali diano un forte contribuito al perseguimento degli scopi dell’associazione sostenendone l’attività e la sua valorizzazione;

• Soci Sostenitori: coloro i quali posseggono i titoli o le capacità per svolgere un ruolo attivo nell’ambito delle attività dell’associazione ovvero che esercitino il mestiere o l’arte corrispondente alle specialità dell’associazione;

• Soci Ordinari: coloro i quali fruiscono delle realizzazioni e delle iniziative dell’associazione

Possono inoltre ottenere la qualità di socio anche altre associazioni, cooperative, circoli, società, enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con quelle dell’associazione.

Art. 7 (modalità di ammissione)

L’ammissione a socio singolo dovrà avvenire dietro presentazione scritta di domanda contenente l’indicazione del nome, cognome e residenza.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà altresì precisare:

1 denominazione, sede, attività;

2 delibera di autorizzazione con l’indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’ente o la persona giuridica;

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci verrà deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 8 (diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto:

• a eleggere gli organi dell’associazione e ad approvare annualmente il bilancio;

• a godere dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto stesso;

• a partecipare alla vita dell’associazione come membri degli organi sociali, se eletti;

• a presiedere alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti secondo i principi stabiliti dall’art. 2532 del codice civile;

• ad aderire a tutte le iniziative e alle attività dell’associazione.

I soci sono tenuti:

• al pagamento del contributo associativo secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

• all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

La partecipazione all’associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo statuto (art. 9).

Art. 9. (Esclusione di soci)

L’esclusione di un socio avviene quando questi:

• non abbia ottemperato al pagamento delle quote sociali;

• non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;

• non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

• svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali;

• in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all’associazione o crei dissidi in seno ad essa o abbia un atteggiamento lesivo per l’Associazione e i suoi soci stessi.

Art. 10 (Assemblea dei soci)

L’assemblea è l’organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contente l’ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede sociale), la data della convocazione, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno:

• dieci giorni prima di quello dell’adunanza ordinaria;

• due giorni prima di quello dell’adunanza straordinaria.

Il Consiglio Direttivo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria già citata, usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

L’assemblea ordinaria:

• approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

• procede alla nomina delle cariche sociali, cioè al Consiglio Direttivo;

• decide l’entità delle quote sociali;

• approva i regolamenti previsti dal seguente statuto;

• delibera sugli indirizzi di gestione e approva i programmi delle attività;

• delibera sulle responsabilità degli organi sociali;

• delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e sugli oggetti proposti dai soci.

L’assemblea ordinaria deve avvenire entro il mese di dicembre di ogni anno; si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L’assemblea straordinaria:

• delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto

• delibera sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato dell’associazione;

• delibera su qualsiasi questione abbia carattere di necessità e urgenza.

Ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci fondatori, i soci onorari e i soci sostenitori che hanno superato la maggiore età.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni dell’assemblea vengono prese per alzata di mano. In caso di parità di voto, fa fede il voto del presidente.

Art. 11 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è eletto liberamente dall’assemblea dei soci e ha carica triennale.

E’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Ad esso spetta tra l’altro:

• convocare le assemblee dei soci;

• curare le esecuzioni delle deliberazioni dell’assemblea;

• redigere i bilanci preventivi e consuntivi;

• deliberare su tutte le iniziative e i contratti inerenti all’attività sociale;

• conferire procure sia speciali che generali per determinati atti o categorie di atti;

• fissare annualmente la tassa di ammissione;

• istituire e gestire un sistema contabile (art. 14);

• impostare e curare la direzione artistica, scegliere collaboratori, artisti e docenti;

• impostare e curare la comunicazione relativa all’attività svolta, la pubblicità, le pubbliche relazioni.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove persone. Gli organi sociali del Consiglio Direttivo sono: Il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Artistico, il Segretario, il Tesoriere ed il Consigliere.

Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Art. 12 (Organi sociali)

Il Presidente ha il potere di rappresentare l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Può firmare in nome dell’associazione, può stipulare contratti, sottoscrivere convenzioni, riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciando quietanze liberatorie e può compiere ogni altro atto in nome e per conto dell’associazione. Cura la tenuta del libro dei soci, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri di rappresentanza esterna a terzi (in osservanza delle norme vigenti a riguardo).

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Direttore Artistico cura la parte culturale e l’indirizzo artistico e formativo delle iniziative dell’associazione.

E’ suo compito pubblicizzare le iniziative valendosi di ogni mezzo di comunicazione.

Su approvazione del Consiglio Direttivo, può, inoltre, delegare temporaneamente le sue funzioni a terzi e\o sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l’esazione delle entrate, esegue i pagamenti, tiene il registro di cassa, redige i bilanci consuntivi e preventivi, di ogni uscita dovrà conservare la relativa pezza giustificativa. Su approvazione del Consiglio Direttivo, può, inoltre, delegare temporaneamente le sue funzioni a terzi e\o sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo risponde in prima persona, come responsabile dell’associazione, di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 13 (Patrimonio sociale)

Il Patrimonio sociale è costituito da tutti i beni e i valori mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione, eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, eventuali riserve straordinarie, possibili fondi di accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Le entrate dell’associazione potranno essere costituite da entrate derivanti dalle varie attività culturali dell’associazione, dal capitale sociale che è formato da un numero illimitato di quote degli aderenti, da contributi di privati compresi donazioni e lasciti testamentari, contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, contributi di organismi internazionali, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dai soci fondatori all’atto della costituzione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere, totalmente, destinati agli scopi istituzionali dell’Associazione.

E’ vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.

Art. 14 (Contabilità e bilancio di esercizio)

Il Consiglio Direttivo, il Tesoriere in particolare, o persone all’uopo delegate, debbono istituire e gestire un sistema contabile atto ad esprimere con compiutezza ed in modo analitico le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere un rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso e depositarlo presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del consiglio stesso. Il rendiconto deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’associazione.

Art. 15 (Scioglimento)

L’Associazione si scioglie nei seguenti casi: quando non sia possibile perseguire l’oggetto sociale; per volontà dei soci mediante votazione in assemblea.

L’assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori e deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità affini a quelle dell’Associazione scelti dall’Assemblea all’atto della delibera di scioglimento dell’associazione.